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A chi telefonare

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

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La progettazione del sistema d’esodo deve comunque rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, anche in tema di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

  • a. impiego di spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;
  • b. esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2;
  • c. esodo orizzontale verso luogo sicuro.

Per gli altri piani devono comunque essere previste apposite misure per gestire le specifiche necessità degli occupanti (capitolo S.5).

Nota Specifici accorgimenti costruttivi previsti nell’attività per tali occupanti sono indicatori di presenza non occasionale (es. stalli per disabili nelle autorimesse, servizi igienici per disabili, montascale, …).

Al fine di consentire a tutti gli occupanti, a prescindere dalle loro abilità, di impiegare autonomamente il sistema d’esodo dell’attività possono essere applicati i requisiti e le raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 “Building construction – Accessibility and usability of the built environment

[email protected]

351 686 8086

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