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La progettazione inclusiva nella nuova versione del Codice di Prevenzione Incendi

La progettazione inclusiva nella nuova versione del Codice di Prevenzione Incendi e la Fire Safety Engineering

La progettazione inclusiva nella nuova versione del Codice di Prevenzione Incendi e la Fire Safety Engineering
L’impostazione generale della revisione n°249 al DM 03/08/2015 è basata sui 8 principi, tra i quali troviamo inclusione. Il Codice infatti ci dice che le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.

Nell’immaginario collettivo, la persona disabile è spesso identificata in una persona in carrozzella, nella realtà invece il panorama è decisamente più ampio. Dobbiamo infatti considerare le persone con difficoltà sensoriali e percettive, agli anziani (autonomi nella loro lentezza fuori dall’emergenza, ma in pericolo durante le concitate fasi dell’emergenza), oppure semplicemente persone che tendo a farsi prendere dal panico. In ultimo ma non per importanza, dobbiamo immaginarci un occupante in perfetta salute che però con carattere temporaneo risulta limitato nella deambulazione a causa di una gamba rotta.

È per questo che è assolutamente necessario pensare alla progettazione antincendio in modo inclusivo ricordandoci che non sempre pensare di scappare verso l’esterno può essere la soluzione più efficace. È per questo che su vari livelli di complessità, è importante progettare e prevedere spazi calmi, ed idonea segnalazione per raggiungerli.

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Il Codice di Prevenzione Incendi ci dice che in tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

impiego di spazi calmi;
esodo orizzontale progressivo
esodo orizzontale verso luogo sicuro.
Per gli altri piani devono comunque essere previste apposite misure per gestire le specifiche necessità degli occupanti (capitolo S.5).

I compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2:

devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l’impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, …);
devono avere vie d’esodo orizzontali di dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti e barelle dell’attività in caso d’incendio.

Nota: Al fine di consentire a tutti gli occupanti, a prescindere dalle loro abilità, di impiegare autonomamente il sistema d’esodo dell’attività possono essere applicati i requisiti e le raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 “Building construction – Accessibility and usability of the built environment”.

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