
Normativa antincendio e disabilità
Riportiamo i 3 riferimenti normativi principali in merito alla gestione della sicurezza degli occupanti con disabilità in Italia. Sono estratti delle principali norme nazionale, sempre più coerenti con il panorama europeo.
TU 81/20118
Art. 30
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap
Art. 63
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili
DM 10 marzo 1998
Allegato I -1.3
“la valutazione del rischio incendio
tiene conto:
[…]
f) del numero delle persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso d’incendio.
Allegato I – 1.4.2
Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio:
“… Considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso d’incendio a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:[…] Siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
[…] Siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
8.3.1 – Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro.
Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
DM 03 agosto 2015
S.4.9 Esodo in presenza di occupanti con disabilità
- In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere prevista almeno una delle seguenti misure:a. spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;b. esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2.